Cass. civile, sez. II del 1986 numero 963 (18/02/1986)


La norma dell’art. 4 cod. civ. secondo cui quando non risulti provata la premorienza di una persona all'altra, tutte si considerano morte nello stesso momento, prevede soltanto la presunzione legale di non sopravvivenza con la conseguenza che colui il quale afferma la sopravvivenza di una persona, deve dare la prova di tale sopravvivenza in base al principio dell'onere della prova.

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