Cass. civile, sez. II del 1986 numero 5272 (28/08/1986)


La norma dell' art. 1104 cod. civ. per cui ciascun partecipante alla comunione deve contribuire nelle spese per la conservazione e il godimento della cosa comune, trova applicazione pure con riguardo a strada vicinale soggetta a servitù di uso pubblico, ancorché per la sua amministrazione non risulti costituito il consorzio pubblico, previsto dagli art.. 3 del D.L. 1 settembre 1918 n. 1146 e 14 della legge 12 febbraio 1958 n. 126, con la conseguenza che per la manutenzione della detta strada, cui abbia provveduto la comunione dei privati proprietari della stessa questa è legittimata a recuperare da ciascun partecipante la quota dovuta per le spese relative.

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