Cass. civile, sez. II del 1986 numero 5047 (14/08/1986)


La vendita di una cosa comune indivisa, qualora prevista e predisposta per l' intero, ma in concreto stipulata soltanto da alcuni dei comproprietari, non è affetta da nullità bensì è solo incompleta e inefficace. Tale inefficacia è, però, relativa, nel senso che non può essere fatta valere dai venditori intervenuti all' atto, i quali non hanno un interesse giuridicamente apprezzabile a che la cosa sia venduta esclusivamente per l' intero (salvo che ciò costituisca il contenuto di una espressa condizione in favore di tutti i comproprietari), ma soltanto dal compratore, il quale, ove non intenda avvalersi di detta inefficacia, potrà pretendere che il contratto venga eseguito soltanto per le quote dei comproprietari intervenuti, a meno che non ricorra l' inscindibilità della prestazione da dedursi e verificarsi nel giudizio di merito.

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