Cass. civile, sez. II del 1986 numero 2942 (28/04/1986)


Ai fini della determinazione della competenza per territorio la clausola con cui le parti abbiano previsto il pagamento presso il compratore contestualmente alla consegna della cosa diviene inoperante in caso di inadempimento di quest'ultimo e, si deve, quindi, avere riguardo alla regola generale di cui all'ultimo comma dell'art. 1498 cod. civ., la quale statuisce che il pagamento del prezzo, ove non eseguito al momento della consegna, va compiuto al domicilio del venditore.

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