Cass. civile, sez. II del 1986 numero 250 (16/01/1986)


L' art. 1364 cod. civ. non vieta di accertare, secondo le comuni regole dell' interpretazione, se, nella comune intenzione degli stipulanti, l' oggetto del contratto fosse più o meno ampio, indipendentemente dal tenore letterale delle parole usate, e, quindi, non esclude che l' oggetto stesso, quale effettivamente considerato e voluto dai contraenti, possa comprendere anche rapporti non specificamente menzionati. Il relativo accertamento è demandato al giudice del merito e non è censurabile in Cassazione, purché sia sorretto da adeguata e logica motivazione.

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