Cass. civile, sez. II del 1986 numero 2500 (10/04/1986)


Al fine della risoluzione del contratto a norma dell' art. 1453 cod. civ., la costituzione in mora della parte inadempiente, mentre può essere necessaria, in presenza di un inadempimento temporaneo, per escludere una presunzione di tolleranza della controparte a fronte dell' inosservanza di un termine non essenziale, non è richiesta nel caso di inadempimento di tipo definitivo (salva la sua rilevanza al diverso scopo, oltre che del risarcimento del danno, dell' assunzione del rischio per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi dell' art. 1221 cod. civ.).

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