Cass. civile, sez. II del 1986 numero 1209 (26/02/1986)


La norma dell' art.. 1164 cod. civ. disciplina l' interversione del possesso nei soli confronti di chi avendo inizialmente esercitato il possesso corrispondente a un diritto reale su cosa altrui, intenda usucapire la proprietà della cosa stessa, con la conseguenza che tale norma non è, invece, applicabile quando il possesso si sia estrinsecato sin dall' inizio in una attività corrispondente al diritto di proprietà o di comproprietà.

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