Cass. civile, sez. II del 1985 numero 4711 (23/09/1985)


L' art.. 938 cod. civ. - il quale disciplina la cosiddetta accessione invertita con disposizione che costituisce deroga alla norma generale dell' art.. 934 cod. civ. concernente l' acquisto della proprietà per accessione - va interpretato nel senso che il "suolo occupato", del quale il costruttore autore dello sconfinamento può conseguire la proprietà, è soltanto il suolo su cui insistono le strutture dell' edificio (inteso come opera muraria complessa idonea alla permanenza nel suo interno di persone o di cose); pertanto, la disciplina dettata dall' art. 938 citato non è applicabile né nell' ipotesi di suolo occupato mediante opere (come un muro di cinta) diverse da un edificio, né nell' ipotesi di area inedificata che il costruttore dell' edificio abbia occupato destinandola a spazio di parcheggio, ai sensi dell' art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765, atteso anche che il vincolo di destinazione di appositi spazi a parcheggio, previsto da tale norma, presuppone che il proprietario delle costruzioni principali abbia la disponibilità, in termini di diritto reale, degli spazi predetti, e non può essere invocato quale mezzo al fine di acquisire usi di proprietà altrui.

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