Cass. civile, sez. II del 1985 numero 4382 (05/08/1985)


Qualora la cosa venduta sia affetta da vizi, il compratore non può avvalersi, anche nel concorso di colpa del venditore, della azione di esatto adempimento, alternativamente con le azioni derivanti dalla garanzia di cui all'art.. 1490 cod. civ., dato che l'obbligazione principale del venditore non ha per oggetto neppure in via sussidiaria, un facere relativo alla materiale struttura della cosa venduta (ex art.. 1476 cod. civ.).

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