Cass. civile, sez. II del 1985 numero 3867 (27/06/1985)


La diffida ad adempiere, intimata a norma dell' art. 1454 cod. civ., ha l' effetto di rimettere in termini il debitore fino alla data assegnata con la diffida medesima, con la conseguenza che il suo inadempimento può essere dedotto a sostegno di una successiva domanda di risoluzione del contratto solo quando si sia protratto oltre quella data.

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