Cass. civile, sez. II del 1985 numero 252 (22/01/1985)


Le regole ermeneutiche dettate in materia di contratti sono applicabili anche ai negozi mortis causa con la sola esclusione di quelle incompatibili con la natura di questi ultimi (art.. 1366, 1368, 1370 cod. CIV.). Tra tali regole, il cui impiego deve tendere, rispetto all' interpretazione contrattuale, a una più penetrante ricerca della volontà del testatore, valore preminente va attribuito all' interpretazione letterale, cioè alle espressioni adoperate nel testamento alle quali deve riconoscersi un significato diverso da quello tecnico e letterale solo quando risulti evidente, attraverso la valutazione complessiva dell' atto, che esse siano state adoperate in un senso diverso da quello apparente.

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