Cass. civile, sez. II del 1985 numero 246 (22/01/1985)


Oggetto dei diritti di prelazione e di riscatto previsti dall'art. 732 cod. civ. è la quota ereditaria, intesa come parte del patrimonio del defunto, cioè dell'universum jus, con la conseguenza che il retratto successorio non è applicabile quando la vendita abbia per oggetto cose determinate o quote ideali delle medesime, quando cioè si ritenga, in base alla valutazione degli elementi concreti della fattispecie, (volontà delle parti, consistenza del patrimonio ereditario, raffronto tra questo e l'entità delle cose vendute, immissione del compratore nel possesso delle cose ecc.) che i contraenti non intesero sostituire il terzo all'erede nella comunione ereditaria e che l'oggetto del contratto fu considerato come cosa a sè stante e non come quota del patrimonio ereditario. L'indagine del giudice di merito diretta ad accertare se la vendita abbia per oggetto la quota ereditaria (o una sua frazione) ovvero beni determinati, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici.

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