Cass. civile, sez. II del 1985 numero 150 (19/01/1985)


Per il combinato disposto degli artt. 636 e 785 cod. civ. non incorre nell' illiceità della condizione, che impedisce le prime nozze o le ulteriori, la condizione di contrarre matrimonio apposta dal testatore alle attribuzioni fatte all'erede e neppure la condizione di non contrarre matrimonio con persona determinata.

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