Cass. civile, sez. II del 1985 numero 1057 (09/02/1985)


Qualora la formazione delle tabelle millesimali venga adottata dall'assemblea condominiale a maggioranza, la relativa deliberazione assembleare che per essere valida deve raggiungere la maggioranza degli intervenuti e la metà del valore dell'edificio (art. 68, comma secondo, disp. att. cod. civ., in relazione all'art. 1138, comma terzo, e all'art. 1136, comma secondo cod. civ.), non impegna gli assenti e i dissenzienti, richiedendosi per la formazione delle tabelle millesimali il consenso di tutti i condomini; gli assenti e i dissenzienti, di conseguenza possono fare valere non solo la nullità assoluta della deliberazione denunziando l'eventuale mancanza sulla deliberazione approvata del numero dei voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti o la mancanza della metà del valore dell'edificio, ma anche la nullità relativa costituita dalla loro mancata adesione.

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