Cass. civile, sez. II del 1984 numero 5386 (23/10/1984)


La norma dell' art. 1108 comma terzo cod. civ., secondo cui è necessario il consenso di tutti i partecipanti alla comunione per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune, si limita a stabilire che l' alienazione o la costituzione di un diritto reale da parte di un comproprietario "pro indiviso" non produce effetto nei confronti degli altri partecipanti alla comunione, ma non esclude che il contratto, concluso dal comproprietario, possa valere come vendita della propria quota, ovvero come vendita di cosa parzialmente altrui, ai sensi dell' art. 1480 cod. civ..

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1984 numero 5386 (23/10/1984)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti