Cass. civile, sez. II del 1984 numero 3736 (26/06/1984)


L'ipotesi di vendita di cosa solo parzialmente altrui si configura esclusivamente sulla base della situazione oggettiva della res alienata al momento della stipula del relativo negozio, indipendentemente dagli elementi soggettivi (come la scienza o l'ignoranza della parti al riguardo), che possono riflettersi unicamente sulle conseguenze; per essa, ancorché la cosa venduta appartenga per quote indivise al venditore e ad un terzo trova applicazione l'art.. 1478 cod. civ., alla cui stregua il venditore è obbligato a far conseguire al compratore la proprietà del bene, acquistandolo egli stesso dal dominus o procurando, nelle forme previste, direttamente la ratifica del suo operato da parte del dominus stesso (con gli effetti retroattivi ex art. 1399 cod. civ.). Peraltro, atteso il divieto di adempimento dopo la domanda di risoluzione, sancito dall'art.. 1453, terzo comma, cod. civ. e sottinteso, per la vendita di cosa altrui, dal successivo art.. 1479, fase che subordina l'azione di risoluzione del compratore al mancato previo acquisto della proprietà del bene alienatogli) il suindicato obbligo non può essere più adempiuto (e resta, quindi, esclusa la possibilità di detta ratifica) dopo la proposizione di siffatta azione.

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