Cass. civile, sez. II del 1984 numero 278 (13/01/1984)


Con riguardo alla donazione che il "de cuius" abbia fatto in vita in favore di uno dei propri eredi, la dispensa dalla collazione, che si traduce, con svantaggio degli altri eredi, nell' esonero del donatario dal conferimento del "donatum" in sede di formazione della massa ereditaria da dividere, non può essere implicitamente ravvisata nelle clausole con le quali il donante abbia regolato l' imputazione della donazione medesima, in conto di legittima o sulla disponibile, atteso che tale imputazione non interferisce, come la dispensa dalla collazione, nei rapporti tra coeredi, ma solo sul limite che la quota di legittima rappresenta per il potere di disposizione del "de cuius".

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1984 numero 278 (13/01/1984)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti