Cass. civile, sez. II del 1983 numero 965 (05/02/1983)


In ipotesi di parziale alienazione del fondo dominante ne deriva a norma dell' art. 1071 cod. civ. la spettanza della servitù a ciascuna delle conseguenti porzioni di tale fondo, con la conseguenza che ove l' interposizione tra la porzione venduta ed il fondo servente della parte del fondo dominante rimasta al venditore determini di per sé, nei confronti di tale porzione, la quiescenza della servitù, per impossibilità di fatto del suo esercizio, non ne deriva l' estinzione della stessa, occorrendo all' uopo il decorso del periodo ventennale di cui all' art. 1074 cod. civ..

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