Cass. civile, sez. II del 1983 numero 5276 (06/08/1983)


Nella servitù di derivazione e presa d' acqua in cui il proprietario del fondo servente si sia obbligato a sollevare l' acqua dal sottosuolo a norma dell' art. 1030 cod. civ. l' eventuale inadempimento della prestazione accessoria non incide sul rapporto costitutivo della servitù, atteso che l' utilità consiste nell' assicurare al fondo dominante la disponibilità di una determinata quantità d' acqua a scopo irrigatorio, e le opere occorrenti per l' eduzione dell' acqua dal fondo servente hanno una funzione meramente strumentale rispetto a tale utilità, costituendo solo prestazioni accessorie della servitù, con la conseguenza che ove il proprietario del fondo dominante non paghi il corrispettivo delle correlative spese, il concedente può opporre l' exceptio inadimplenti non est adimplendum, senza che tale inadempimento importi la risoluzione del contratto costitutivo della servitù, non facendo venir meno il vantaggio di presa d' acqua obiettivo e durevole che con il titolo si è inteso attribuire al fondo dominante.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1983 numero 5276 (06/08/1983)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti