Cass. civile, sez. II del 1983 numero 5274 (06/08/1983)


La novazione oggettiva, quale modo di estinzione dell' obbligazione diverso dall' adempimento, oltre a presupporre l' esistenza di una obbligazione inadempiuta o adempiuta solo in parte, è caratterizzata dalla stretta connessione tra l' elemento oggettivo (diversità dell' oggetto o del titolo dell' obbligazione) e quello subiettivo o animus novandi (volontà risultante in modo non equivoco di estinguere la precedente obbligazione). Pertanto, per stabilire l' esistenza della novazione, l' animus novandi non può desumersi puramente e semplicemente da un comportamento negativo (mancata protesta) od anche dall' adesione ad una diversa proposta contrattuale (nella specie: per fornitura di merce a prezzo diverso e maggiore rispetto a quello fissato in un precedente contratto parzialmente inadempiuto), ma dalla inequivoca manifestazione della comune intenzione di estinguere l' originaria obbligazione sostituendola con una nuova.

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