Cass. civile, sez. II del 1983 numero 5222 (29/07/1983)


L'autotutela concessa dall'art. 1516 cod. civ. al compratore che non ottiene la consegna della merce - acquisto senza ritardo delle cose, a spese del venditore, a mezzo di persona autorizzata, ovvero di ufficiale giudiziario o di commissario nominato dal pretore - é lasciata alla libera scelta della parte adempiente per la quale costituisce, quindi, una facoltà e non un obbligo, con la conseguente possibilità per la parte stessa di agire in via ordinaria per il risarcimento del danno la cui entità - da provarsi dal creditore secondo le consuete regole - va determinata dal giudice secondo gli ordinari criteri posti dall'art. 1223 cod. civ., senza che possa trovare applicazione la regola stabilita dall'art. 1518 cod. civ. - secondo cui il risarcimento é costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la consegna, salva la prova di un maggiore danno - ove si tratti di cose non previste in tale norma di carattere eccezionale.

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