Cass. civile, sez. II del 1983 numero 5127 (26/07/1983)


Chi agisce per il pagamento del residuo prezzo della compravendita di un bene adempie al suo onere probatorio con la dimostrazione del rapporto da cui deriva il suo credito, mentre incombe alla controparte dimostrare l'avvenuto pagamento dell'intero prezzo. A tale onere non può adempiersi invocando l'art. 1498, comma secondo, cod. civ., per il quale in mancanza di diversa pattuizione, il pagamento del prezzo deve avvenire al momento della consegna della merce, dal momento che tale norma - la quale consente al venditore di essere pagato contestualmente alla consegna della merce - non permette di fondare alcuna presunzione circa l'avvenuto pagamento al momento della consegna.

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