Cass. civile, sez. II del 1983 numero 5035 (21/07/1983)


La prevedibilità in astratto di un determinato fatto possibile (nella specie, sciopero prolungato del personale dell' impresa obbligata ad una determinata prestazione), se non è stata espressamente considerata come estremamente probabile, al momento della stipulazione del contratto, non fa venir meno, se il suo verificarsi determini l' impossibilità della prestazione o la non esatta possibilità di prestazione, l' esimente, correlativa per il debitore, prevista dall' art. 1218, seconda parte, cod. CIV..

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