Cass. civile, sez. II del 1983 numero 3861 (06/06/1983)


La clausola che prevede l'emissione di titoli cambiari, a copertura del prezzo della cosa compravenduta, opera lo spostamento del forum destinatae solutionis nel luogo previsto dall'art. 44 del R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669 solo quando tale modalità di pagamento sia stata prevista in via esclusiva, così da porsi come deroga convenzionale al principio generale di cui agli artt. 1182, terzo comma e 1498, terzo comma, cod. civ., che sancisce il pagamento al domicilio del creditore.

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