Cass. civile, sez. II del 1983 numero 3852 (06/06/1983)


In tema di successioni, ai sensi dell' art. 564, secondo comma, cod. civ., la dispensa dall' imputazione ex se deve essere espressa e, quindi, occorre che la volontà di dispensare dall' imputazione sia deducibile con certezza dal contesto della disposizione, senza possibilità di equivoci sul significato sia logico che letterale dell' espressione usata, restando conseguentemente esclusa l' utilizzabilità di elementi extracontrattuali e la desumibilità di una volontà in tal senso per implicito dalle disposizioni del donante. Discende che non può ravvisarsi una dispensa dalla imputazione alla legittima nella dichiarazione del donante che la donazione viene da lui fatta sulla disponibile.

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