Cass. civile, sez. II del 1982 numero 6725 (09/12/1982)


Nell' ipotesi in cui un androne costituisca parte comune di due contigui edifici uno dei quali appartenente ad un solo proprietario e l' altro costituito in condominio, qualora nei vari contratti di acquisto delle singole porzioni di piano sia stata inserita la clausola, recepita anche nel regolamento di condominio, di immutabilità dell' androne predetto senza la concorde volontà di tutti i condomini, non è valida la modificazione dell' androne disposta sulla base della volontà dello unico proprietario dell' edificio indiviso e di una deliberazione della assemblea condominiale formata ed espressa secondo le disposizioni di legge, ma in contrasto con la volontà anche di un solo condomino comproprietario.

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