Cass. civile, sez. II del 1982 numero 508 (26/01/1982)


Le qualità promesse a norma dell'art. 1497 cod. civ. obbligano il venditore soltanto se siano state dedotte in contratto espressamente o anche per implicito. Pertanto, al fine di accertare se il venditore abbia garantito la edificabilità del terreno compravenduto, il giudice del merito deve innanzitutto stabilire la natura agricola o edificatoria del terreno al momento della conclusione del contratto dedotto in giudizio e poi procedere ad una puntuale interpretazione del contratto medesimo partendo dal senso letterale delle parole in esso usate, in quanto l'art. 1362 cod. civ., ha carattere fondamentale e prioritario nella ricerca della comune intenzione delle parti, nel senso che solo nel caso in cui le espressioni letterali non siano chiare, precise e univoche è consentito ricorrere alle altre regole ermeneutiche.

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