Cass. civile, sez. II del 1982 numero 4381 (04/08/1982)


Poiché l'istituto della collazione mira ad assicurare la "par condicio" degli eredi, la valutazione dei beni conferiti in natura o per imputazione alla massa ereditaria va fatta con riferimento al valore dei beni stessi alla apertura della successione, mentre, una volta procedutosi a tali operazioni preliminari, il valore dei cespiti, compresi nella massa da dividere, va calcolato, al fine dell'assegnazione delle singole quote, con riferimento al momento della divisione stessa. Nell' ipotesi di donazione con dispensa dalla collazione di cui all' art.. 737 cod. civ., l' esclusione dell' obbligo di conferimento alla massa ereditaria dei beni donati, non si estende al valore dei miglioramenti e delle addizioni che il "de cuius" abbia apportato con proprio denaro a detti beni dopo la donazione, in quanto tali miglioramenti e addizioni, essendo intervenuti quando i beni erano usciti dal patrimonio del "de cuius" ed erano entrati in quello del beneficiario dell' atto di liberalità, costituiscono delle vere e proprie donazioni indirette, in relazione alle quali l' obbligo della collazione viene meno solo in presenza di altra specifica dispensa.La conciliabilità tra la dispensa dalla collazione e la volontà del donante di attribuire il donatum in conto di legittima dipende dal fatto che la dispensa dalla collazione e l' imputazione della donazione alla legittima (o la correlativa dispensa dall' imputazione) operano su piani diversi, in quanto, mentre la dispensa dalla collazione agisce nei rapporti tra coeredi, la dispensa dalla imputazione sposta il limite che la legittima rappresenta per i poteri di disposizione del de cuius. nel caso di mancanza della seconda (che esige un' apposita manifestazione di volontà, diversa dalla dispensa dalla collazione), deve ritenersi implicita la volontà del donante di imputare i beni donati alla legittima, senza che tale volontà - come, a maggior ragione, nel caso in cui la stessa sia espressa positivamente - incida in alcun modo sulla efficacia della dispensa dalla collazione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1982 numero 4381 (04/08/1982)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti