Cass. civile, sez. II del 1982 numero 1232 (26/02/1982)


Ricorre l' ipotesi di finestre prospettiche o vedute quando, avuto riguardo alle caratteristiche obbiettive e permanenti dell' opera, sia consentito - senza l' uso di mezzi artificiali o anormali - non solo la inspectio, cioè la veduta in alienum dal vano della apertura, ma anche la prospectio, ossia una comoda possibilità di affaccio dal parapetto; le luci, invece, anche se a tipo finestre, sono normalmente destinate a dare passaggio all' aria ed alla luce e non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino. Il relativo apprezzamento è riservato al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente ed adeguatamente motivato.

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