Cass. civile, sez. II del 1981 numero 4489 (09/07/1981)


L' art 1328 primo comma cod civ, il quale prevede che la proposta contrattuale può essere revocata finchè il contratto non sia concluso, va inteso, in correlazione con la diversa disciplina dettata per la revoca dell' accettazione dal secondo comma, nonchè tenendo conto del carattere recettizio di entrambi gli atti, nel senso che tale revoca della proposta si perfeziona e spiega effetto quando, uscita dalla sfera del revocante, sia spedita, all' indirizzo dell' accettante, prima che l' accettazione sia giunta a conoscenza del proponente, mentre resta irrilevante l' eventuale posteriorità della notizia della revoca stessa.

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