Cass. civile, sez. II del 1981 numero 3280 (18/05/1981)


Il danno derivato dall'inadempimento di un contratto di compravendita di cose mobili aventi un prezzo corrente ben può risultare superiore alla differenza fra il prezzo pattuito e quello realizzato attraverso la vendita a terzi delle medesime cose o di altre dello stesso genere, specialmente nel caso di contratti di fornitura di materiali genericamente determinati, il cui inadempimento, ex parte emptoris, può rilevare anche sotto il profilo dell'assetto organizzativo che l'impresa fornitrice ha dovuto darsi per far fronte alle proprie obbligazioni. Tale danno ulteriore, per la sostanziale impossibilita di essere provato nel suo preciso ammontare, può essere liquidato equitativamente, ex art 1266 cod civ.

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