Cass. civile, sez. II del 1981 numero 2364 (22/04/1981)


L' art 1113 cod civ - nella parte in cui attribuisce agli aventi causa di un comunista il diritto di intervenire nella divisione a proprie spese, ma non quello di impugnare la divisione già eseguita - va riferito a colui che abbia acquistato dal comunista un diverso titolo, come un diritto reale di godimento sulle cose comuni o su una di esse, ovvero il diritto di comunione su uno o più immobili specifici facenti parte della comunione, ma non può intendersi nel senso che l' alienante della quota (di comunione ordinaria o ereditaria) e non il cessionario, che è l' attuale partecipante indicato dalla norma, possa chiedere la divisione.

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