Cass. civile, sez. II del 1980 numero 4254 (03/07/1980)


Il patto di riscatto - inteso come condizione risolutiva potestativa della vendita, il cui avveramento è rimesso alla libera determinazione del venditore e produce l' immediato ritorno della proprietà della cosa al medesimo senza il bisogno di una manifestazione di volontà del compratore, anzi contro la sua volontà - è valido ed efficace anche se stipulato con atto separato da quello di vendita, purché costituisca la espressione di un' unica volontà negoziale già maturata, sia con riguardo alla vendita, sia con riguardo alla costituzione del diritto di riscatto, fin dal momento della stipula dell' atto relativo alla vendita.

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