Cass. civile, sez. II del 1980 numero 3183 (14/05/1980)


Dal confronto tra gli artt 320 e 394 cod. civ. si evince che, mentre il genitore può, senza bisogno dell'autorizzazione del giudice tutelare, stare in giudizio, e transigere, per il figlio minore, quando il giudizio e la transazione abbiano ad oggetto atti rientranti nell'ordinaria amministrazione, al minore emancipato, per stare in giudizio, è, invece, imposta in ogni caso l'assistenza del curatore. Ne consegue che anche per la transazione (la quale, sia che lo chiuda sia che lo prevenga, è in rapporto inscindibile con il relativo giudizio) è al minore emancipato sempre necessaria, quando non sia richiesta, secondo le previsioni del terzo comma dell'art. 394, anche l'autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale, l'assistenza del curatore.

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