Cass. civile, sez. II del 1980 numero 1285 (22/02/1980)


Si ha fedecommesso de residuo e non legato di usufrutto nella disposizione con cui il testatore, pur indicando come usufruttuario il beneficiario, attribuisce a costui la facoltà di vendere i beni facenti parte dell'asse, con la precisazione che alla sua morte la proprietà dei cespiti rimasti nel patrimonio del chiamato si devolvera a terzi: tale principio opera anche se la facoltà di alienare, anziché essere concessa senza limitazioni, sia prevista per l'ipotesi in cui il beneficiario venga a trovarsi in stato di bisogno, sempreché sia lasciato alla valutazione del chiamato lo apprezzamento dello stato di bisogno.

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