Cass. civile, sez. II del 1979 numero 794 (06/02/1979)


Il secondo comma dell' art. 1256 Cod. civ., nell' escludere che la obbligazione si estingua nel caso di impossibilità temporanea della prestazione, fa riferimento al solo interesse del creditore alla prestazione e non pure all' interesse del debitore, il quale deve adempiere l' obbligazione indipendentemente da un suo diverso interesse economico alla prestazione differita.

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