Cass. civile, sez. II del 1979 numero 528 (24/01/1979)


Nella vendita avente a oggetto una massa di cose (nella specie kg 30.000 di cotone) i modi e il momento di determinazione della quantità della massa e dell'ammontare del prezzo non incidono nella determinazione dell'oggetto della vendita, ancorché possano avere rilevanza sotto altri profili (art. 1377 cod. civ.): ne consegue che, poiché l'oggetto della vendita è già individuato, la proprietà della massa passa al compratore in virtù del semplice consenso, e questi non è liberato dall'obbligo di pagare il prezzo nel caso in cui la cosa perisca prima della consegna, o ,comunque, se la consegna diventi impossibile per causa non imputabile al venditore, in forza della regola res perit domino.

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