Cass. civile, sez. II del 1979 numero 4536 (04/08/1979)


Quando nel corso di attuazione del piano di ripartizione delle terre di uso civico l'assegnatario di un fondo, con facoltà di affrancazione dopo l'esecuzione di un piano di miglioramento, stipuli un preliminare di vendita del fondo, subordinata alla sua affrancazione e con l'obbligo per il futuro acquirente - cui venga anticipatamente trasmesso il possesso del fondo - di migliorare il fondo stesso, egli non perde la legittimazione ad agire per la risoluzione di tale preliminare a seguito dell'inadempienza allo obbligo del miglioramento fondiario, in quanto il passaggio al terzo del possesso del fondo assegnato non determina la decadenza dell'assegnazione ben potendo l'assegnatario provvedere alle migliorie tramite terzi, sicché risulti garantita la realizzazione dello scopo di miglioramento del fondo, avuto di mira dalla legge 16 giugno 1927 n. 1766 sul riordinamento degli usi civici.

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