Cass. civile, sez. II del 1979 numero 4329 (20/07/1979)


Quando il testamento olografo risulti redatto in più fogli separati, occorre, perché la manifestazione del testatore possa essere ritenuta valida, che tra i diversi fogli esista un collegamento materiale e che tra le varie disposizioni in esse contenute, sottoscritte alla fine dal testatore, esista un collegamento logico e sostanziale. Tuttavia, la mancanza tra alcuni fogli e gli altri del collegamento materiale, ovvero la mancanza, nelle disposizioni contenute in detti fogli, del collegamento logico con le disposizioni contenute negli altri fogli sottoscritti dal testatore, non impediscono - anche se tutti i fogli siano stati consegnati insieme ad una medesima persona per la loro conservazione - di indagare se tra i fogli rimanenti esistano i requisiti per considerarli documento idoneo a dar vita ad un valido testamento olografo e se dal contenuto di essi sia desumibile una valida manifestazione di volontà del testatore.Nei confronti del legatario, la circostanza che l'erede non abbia la materiale disponibilità della cosa legata è del tutto ininfluente, in quanto l'onere del legato grava sull'erede, salvo che il testatore abbia diversamente disposto. Pertanto il legatario ha diritto di ottenere dall'erede ai sensi dell'art. 669 cod. civ. i frutti della cosa legata e l'erede, qualora non abbia avuto la materiale disponibilità della cosa stessa, ha diritto di ripetere i frutti dal possessore di essa, secondo le regole sul possesso (art. 535 cod. civ.)

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