Cass. civile, sez. II del 1979 numero 3968 (10/07/1979)


Il concetto di conveniente uso del fondo, in relazione al quale l' art. 1051 primo e terzo comma cod. civ. consente di chiedere la costituzione coattiva o l' ampliamento coattivo della servitù di passaggio, non può essere limitato alla situazione in atto del fondo medesimo, ma va inteso come comprensivo di qualsiasi sua potenziale destinazione. Pertanto, la sopravvenuta edificabilità di un fondo rustico giustifica la domanda di ampliamento di una precedente servitù di passaggio ad usi agricoli, al fine di soddisfare i bisogni inerenti al godimento di un fabbricato di civile abitazione, anche prima della concreta realizzazione di tale fabbricato.

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