Cass. civile, sez. II del 1979 numero 3849 (05/07/1979)


La querela di falso ed il disconoscimento della scrittura privata sono istituti preordinati a finalita diverse e del tutto indipendenti fra loro, in quanto il primo postula l' esistenza di una scrittura riconosciuta, della quale si intende eliminare l' efficacia probatoria attribuitale dall' art. 2702 Cod. civ., mentre l' altro, investendo la stessa provenienza del documento è volto ad impedire che la scrittura acquisti detta efficacia e si risolve in un' impugnazione vincolata da forme particolari, rivolta a negare l' autenticità del documento che si assume contraffatto. Pertanto, poiché il testamento olografo è un documento che non perde la sua natura di scrittura privata per il fatto che deve rispondere ai requisiti di forma imposti dalla legge (art. 602 Cod. civ.) e che deriva la sua efficacia dal riconoscimento, espresso o tacito, che ne faccia il soggetto contro il quale la scrittura è prodotta, quest' ultimo, ove voglia impedire tale riconoscimento e contesti globalmente l' intera scheda testamentaria, deve proporre l' azione di disconoscimento, che pone a carico della controparte l' onere di dimostrare, in contrario, che la scrittura non è stata contraffatta e proviene, invece, effettivamente dal suo autore apparente.

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