Cass. civile, sez. II del 1979 numero 2935 (21/05/1979)


Il terzo che infondatamente pretende di avere diritti sulla cosa venduta, costringendo il compratore a chiamare in garanzia il venditore ex art. 1485 cod. civ., legittimamente viene condannato alla rifusione delle spese sopportate dal predetto chiamato in garanzia.

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