Cass. civile, sez. II del 1979 numero 2617 (08/05/1979)


Le persone giuridiche, pur potendo accettare l'eredità solo con il beneficio d'inventario non sono esonerate dalla redazione del medesimo nel termine perentorio, prorogabile per una sola volta, di cui agli artt 485 e 487 cod. civ., in quanto verrebbe altrimenti meno ogni tutela di coloro nel cui interesse è prevista l'osservanza del termine e delle altre modalità da osservarsi dal chiamato per conservare il beneficio dell'inventario; ne consegue che dalla mancata redazione dell'inventario nel termine prorogato, deriva con la decadenza dal beneficio di inventario l'incapacità della persona giuridica a succedere nell'eredità ad essa devoluta. (Nella specie, la S.C., alla stregua del suesposto principio, ha cassato il provvedimento con il quale il tribunale aveva escluso la incapacità dell'Eca a succedere in un'eredità, ritenendo che non potendo quest'ultimo diventare erede puro e semplice, non poteva neppure decadere dal beneficio d'inventario).

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