Cass. civile, sez. II del 1979 numero 1761 (26/03/1979)


Il requisito dello stato di comunione ereditaria, di cui all'art. 732 cod. civ., è soltanto un presupposto per l'esercizio del diritto di prelazione spettante al coerede e della relativa azione (cosiddetto retratto successorio), ma tale presupposto opera pur sempre nell'ambito della prescrizione, che è istituto di carattere generale. Ne consegue che l'imprescrittibilita del diritto di chiedere la divisione non può essere invocato per escludere la prescrizione del diritto di riscatto della quota o di parte di essa che il coerede abbia alienata ad un estraneo senza notificare la proposta di alienazione agli altri coeredi: tale diritto, perciò, si estingue se non esercitato nel termine di dieci anni, che decorre dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere, ossia da quando è stato concluso il contratto di trasferimento della quota o di parte di essa.

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