Cass. civile, sez. II del 1979 numero 1148 (22/02/1979)


a) L'art. 28 delle legge notarile (L. 16 febbraio 1913 n. 89), che consente al notaio di rifiutare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, va interpretato nel senso che il professionista, ove non si avvalga di tale facoltà ed accetti egualmente di rogare l'atto pur senza aver ricevuto anticipo alcuno, non può interrompere la propria prestazione, invocando la norma di cui all'art. 1460 cod. civ., di fronte all'inadempimento del cliente, in quanto il notaio ha un preciso obbligo di condurre a termine le operazioni iniziate, sia nei confronti del cliente , verso il quale risponde degli eventuali danni ex art. 2671 cod. civ., sia nei confronti del fisco, sia nei confronti dei terzi, in omaggio alla tutela dell'affidamento e della sicurezza del movimento degli affari in campo giuridico, che verrebbero compromessi se determinati atti potessero essere rogati senza la successiva effettuazione delle occorrenti formalità.b) L'art. 2671 cod. civ., pone a carico del notaio l'obbligo di curare che la trascrizione sia effettuata, non già quello di provvedervi personalmente: tuttavia, viene meno ai suoi obblighi il notaio che, ove non provveda direttamente a far eseguire la trascrizione, non metta comunque le parti stipulanti in condizione di effettuare tale adempimento, fornendo loro le copie autentiche dell'atto e tutti i documenti necessari, tanto più che il notaio se non provveda di persona, deve in ogni caso sollecitare le parti all'adempimento, e attivarsi in caso di loro inerzia. Ne consegue che la norma contenuta nell'art. 78 della legge notarile (L. 16 febbraio 1913 n. 89) - secondo cui il notaio può rifiutare verso chiunque la spedizione delle copie, estratti e certificati, finchè il pagamento degli onorari e dei diritti e il rimborso delle spese non siano stati interamente eseguiti - cede di fronte all'obbligo espressamente sancito dalla legge, per esigenze superiori che trascendono il semplice rapporto tra cliente e notaio, di curare che nel più breve tempo possibile la trascrizione dell'atto venga effettuata.

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