Cass. civile, sez. II del 1978 numero 5890 (12/12/1978)


Per aversi dolo, come causa di annullamento del contratto, la adeguatezza dei mezzi ad decipiendum alterum va rapportata alla normale diligenza e al normale buon senso di cui la controparte deve essere fornita perché ne sia tutelabile l'affidamento, in quanto la buona fede riceve protezione solo se non sia costituita da negligenza o ignoranza.

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