Cass. civile, sez. II del 1978 numero 5699 (04/12/1978)


Nel contratto a favore di terzo, quest' ultimo non è parte nè in senso formale, nè in senso sostanziale, e deve limitarsi a ricevere gli effetti di un rapporto già validamente costituito e completamente operante; pertanto non è concepibile che da tale contratto discendano per il terzo obbligazioni verso il promittente o diritti di credito che derivano invece da una prestazione dovuta al promittente medesimo.

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