Cass. civile, sez. II del 1978 numero 5550 (25/11/1978)


L'azione di garanzia spettante al compratore, anche per il caso di evizione, presuppone non la sola esistenza del diritto del terzo, ma l'esercizio e l'accertamento positivo di esso; cosicché il termine di prescrizione del diritto del compratore, che agisca in garanzia verso il venditore, decorre non dal giorno della compravendita bensì da quello dell'accertamento - con forza di giudicato - dell'alienità della cosa oggetto della compravendita, non potendosi il diritto prescrivere anteriormente dalla sua azionabilità. (Nella specie i giudici di merito avevano ritenuto, invece, che il termine di prescrizione decorresse dal giorno della conclusione della compravendita).

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