Cass. civile, sez. II del 1978 numero 5004 (03/11/1978)


A termini della seconda parte dell'ultimo capoverso dell'art. 1667 Cod. civ. il committente, convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento dell'opera dopo la prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi e le difformità, può sempre far valere tale garanzia anche in via di domanda riconvenzionale - e non già di semplice eccezione, la quale gli è consentita senza limiti temporali dall'art. 1460 Cod. civ. - sempreché i vizi e le difformità siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta ed entro sessanta giorni dalla scoperta ed entro due anni dalla consegna dell'opera.

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