Cass. civile, sez. II del 1978 numero 5002 (03/11/1978)


La pretesa del condomino, fondata sull'art. 1102 cod. civ. ed avente per fine il ripristino di una cosa comune illegittimamente alterata da uno dei condomini, si basa su presupposti diversi da quelli della pretesa, fondata sull'art. 1108 cod. civ., di attuare innovazioni intese al miglioramento della cosa comune, e mirando all'eliminazione di una situazione provocata dall'illecito comportamento di uno dei condomini, può essere fatta valere direttamente con l'azione giudiziaria (nella specie, la corte ha cassato la sentenza del merito, che aveva respinto una domanda di ripristino ex art. 1102 osservando che gli attori, mirando ad un miglioramento della cosa comune, non avrebbero potuto proporre l'azione senza prima aver provocato una deliberazione dell'assemblea dei condomini).

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